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Scheggino – Albo d’oro elenco

Il ricordo dei giovani caduti

Prima della fine del conflitto, nel 1917, alcuni comuni del Regno d’Italia, al fine di formare un albo dei «propri figli gloriosamente caduti combattendo per la Patria e onorarne la memoria» manifestarono al ministero dell’interno il desiderio di conoscerne esattamente i nomi.

Questo era possibile solo quando il comune di nascita coincideva con il comune dell’ultimo domicilio perché la trasmissione degli atti di morte, in base alla legislazione allora vigente, veniva fatta dai «Ministeri della Guerra e della Marina, e dagli Ospedali di Riserva, ai Comuni dell’ultimo domicilio dei militari stessi, senza obbligo di comunicazione ai comuni di nascita».

La mancanza della comunicazione di morte dei soldati ai comuni di nascita rendeva tutto molto difficile per cui, con la circolare n. 1884 del 24 luglio 1917, la sottoprefettura di Spoleto dispose che i comuni, ricevendo un atto di morte di un militare non nato nel territorio, avevano l’obbligo di immediata comunicazione al comune natìo. La disposizione era retroattiva.

Anche a Scheggino, come in tutti gli altri comuni italiani, le spoglie della quasi totalità dei caduti non tornarono mai nel luogo di origine ma dopo una prima sepoltura nel luogo di morte vennero trasferiti nei sacrari militari costruiti negli anni successivi alla fine del conflitto.

Già il 20 novembre 1918, una circolare della sottoprefettura di Spoleto comunicava ai sindaci che «per opportuna norma e fino a nuova disposizione, d’ordine del Ministero, per non accrescere le attuali difficoltà del servizio sanitario sono proibiti i trasporti di cadaveri per ferrovie. Restano immutate le altre disposizioni circa i trasporti per la via ordinaria».

Con la legge 11 agosto 1921 n. 1074 lo stato assunse a suo carico, su richiesta delle famiglie, il trasporto di tutti i militari del regio esercito e della marina deceduti per ferite durante la guerra. Il provvedimento venne esteso anche al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra. Il trasporto delle salme dall’estero vennero subordinate ad accordi da convenirsi con gli altri stati mentre per i militari morti in prigionia il trasporto a carico dello stato venne autorizzato soltanto se il decesso era dovuto a ferite in combattimento.

La domanda per ottenere il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra venne prorogato fino al 31 dicembre 1922 ben evidenziando, nei manifesti che diffondevano la notizia che questa opportunità era rivolta a «tutti i militari morti, sia per ferite sia per malattia, che si trovano sepolti nei territori già dichiarati zona di guerra in Italia, in colonia ed all’estero; pei soli militari che morirono in conseguenza di ferite che si trovano sepolti nei cimiteri del Regno fuori della zona anzidetta, e pei prigionieri di guerra purché morti per ferite».